Matrimoni

Dettagli del documento

Matrimoni

Descrizione

----------------------------------- DOMANDA -----------------------------------

 

Per celebrare il proprio matrimonio civile a Poppi, i futuri sposi devono inoltrare domanda scritta. La richiesta può essere inoltrata per posta ordinaria, o via posta elettronica certificata (c.poppi@postacert.toscana.it ).

 

----------------------------------- DOCUMENTAZIONE -----------------------------------

 

Affinché un cittadino possa contrarre matrimonio deve prima procedere alla pubblicazione di matrimonio. La pubblicazione di matrimonio serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi ed è prescritta dalla legge. La richiesta può essere fatta da chiunque, libero dal vincolo del matrimonio, decide di sposarsi e deve essere fatta presso l’ufficio matrimoni del Comune di residenza di uno dei due futuri sposi.

Nel caso in cui entrambi gli sposi siano stranieri e non siano residenti né domiciliati in Italia, è sufficiente sottoscrivere presso il comune dove sarà celebrato il matrimonio, il verbale di richiesta di celebrazione di matrimonio.

In via generale sono necessari i seguenti documenti:

per il cittadino italiano:

  • copia integrale dell’atto di nascita (lo richiede direttamente il comune a cui ci si rivolge per le pubblicazioni)
  • certificato cumulativo di residenza, cittadinanza e stato libero (lo richiede direttamente il comune a cui ci si rivolge per le pubblicazioni);
  • se ci si vuole sposare in Chiesa bisogna consegnare anche il modulo di richiesta di pubblicazione rilasciato dalla Parrocchia di appartenenza.

per il cittadino straniero:

  • Passaporto o documento di identità personale (se posseduto, permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari oppure attestazione di regolare soggiorno o di soggiorno permanente per i cittadino comunitari, per presa visione)
  • nulla osta (*) rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio paese d’origine. Se si tratta di un paese non appartenente alla Comunità Europea la firma dell’ambasciatore o del Console deve essere autenticata dalla Prefettura. B. Occorre anche l'atto di nascita rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il Nulla-Osta di cui al punto 2 non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità;
  • se il cittadino straniero è residente in Italia, occorre anche il certificato di stato libero e residenza (lo richiede direttamente il comune a cui ci si rivolge per le pubblicazioni);
  • se si desidera sposarsi in Chiesa bisogna consegnare anche il modulo di richiesta di pubblicazione rilasciato dal Parroco della Parrocchia di appartenenza

 

 

Inoltre, se uno o tutti e due gli sposi non conoscono la lingua italiana, al momento delle pubblicazioni e durante lo svolgimento della cerimonia del matrimonio civile, dovranno essere assistiti da un interprete che traduca fedelmente le dichiarazioni, le domande e le risposte. L’interprete, che non può essere uno degli sposi, non è obbligato ad avere particolari requisiti ma deve solamente conoscere la lingua italiana e quella degli sposi.

 

Si possono verificare quindi i seguenti casi:

Residenza Cittadinanza  
Sposo Sposa Sposo Sposa Pubblicazioni
in Italia in Italia Italiano Italiana Casistica n. 1
in Italia in Italia Italiano Straniera Casistica n. 1
in Italia in Italia Straniero Italiana Casistica n. 1
in Italia in Italia Straniero Straniera Casistica n. 1
in Italia all’estero Italiano Italiana Casistica n. 4
in Italia all’estero Italiano Straniera Casistica n. 2
in Italia all’estero Straniero Italiana Casistica n. 4
in Italia all’estero Straniero Straniera Casistica n. 2
all’estero in Italia Italiano Italiana Casistica n. 4
all’estero in Italia Italiano Straniera Casistica n. 4
all’estero in Italia Straniero Italiana Casistica n. 2
all’estero in Italia Straniero Straniera Casistica n. 2
all’estero all’estero Italiano Italiana Casistica n. 3
all’estero all’estero Italiano Straniera Casistica n. 3
all’estero all’estero Straniero Italiana Casistica n. 3
all’estero all’estero Straniero Straniera Casistica n. 5

Casistica:

  • Da eseguire nei comuni di residenza di entrambi gli sposi;
  • Da eseguire nel solo comune di residenza in Italia;
  • Da eseguire presso la sola l’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio ove il/la/i cittadino/a/i italiano/a/i ha/nno la propria residenza;
  • Da eseguire sia nel comune di residenza in Italia che presso l’Ambasciata/Consolato d’Italia competente per territorio ove il/la cittadino/a italiano/a ha la propria residenza;
  • E’ sufficiente la stesura e la firma del verbale di “RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI MATRIMONIO DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI NON DOMICILIATI NÉ RESIDENTI IN ITALIA” ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 116 del codice civile.

 

Inoltre, gli sposi, i testimoni e l’eventuale interprete, devono presentarsi al momento della celebrazione del matrimonio, muniti di idoneo documento di identità o riconoscimento in corso di validità per la loro corretta identificazione.

 

Inoltre, gli sposi, i testimoni e l’eventuale interprete, devono presentarsi al momento della celebrazione del matrimonio, muniti di idoneo documento di identità o riconoscimento in corso di validità per la loro corretta identificazione.

 

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(*) NULLA-OSTA:

Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il Nulla-Osta, rilasciato dalla competente Autorità (Ambasciata o Consolato) del Paese d'origine in Italia. In base a specifici accordi e convenzioni internazionali per alcuni cittadini stranieri vigono condizioni diverse.

Il nulla-osta deve attestare che non esistono impedimenti al matrimonio secondo le leggi del Paese di appartenenza e deve chiaramente indicare i seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, paternità e maternità, cittadinanza, residenza e stato libero.

Può essere rilasciato:
- Dall'Autorità Consolare in Italia; in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata preso la Prefettura italiana competente. Sono esenti dalla legalizzazione i documenti rilasciati nei paesi membri dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/1191) e nei seguenti Stati: Gran Bretagna, Liechtenstein, Moldova, Norvegia, Russia, Svizzera, Turchia. (Convenzione di Londra del 7 Giugno 1968).


Oppure
- Dall'Autorità competente del proprio Paese; in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero.

Non occorre la legalizzazione se il documento è rilasciato dai seguenti Paesi:
Argentina, Austria, Belgio, Croazia, Danimarca (**), Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (estesa a Isola di Man), Grecia, Irlanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Macedonia, Olanda (estesa ad Antille Olandesi e ad Aruba), Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ungheria.
Sono esenti altresì dalla legalizzazione a condizione che rechino "l'Apostille" (consistente in un'apposita timbratura quadrata attestante l'autenticità del documento e la qualità legale dell'Autorità rilasciante) i documenti rilasciati all'estero dalle sottoindicate Nazioni aderenti alla Convenzione dell'Aja firmata il 5 ottobre 1961:

Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia (**), Austria, Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Brunei, Bulgaria, Caimane, Cipro, Colombia, Croazia, Dominica, El Salvador, Estonia, , Falkland, Federazione Russa, Fiji, Finlandia, Germania, Gibilterra, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Grenada, Honduras, Hong Kong, Isole del Canale, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kiribati, Lesotho, Lettonia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macao, Macedonia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monaco, Monserrat, Namibia, Niue, Nicaragua dal 14/5/2012, Norvegia (**), Nuova Zelanda, Olanda, Panama, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa,  Saint Christopher e Nevis,, San Marino, Santa Lucia, Sant'Elena, Seychelles, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Suriname, Svezia (**), Svizzera, Swaziland, Stati Uniti d'America (**), Sud Africa, Tonga, Turchia, Trinidad e Tobago, Turche e Caiche, Ucraina, Ungheria, Uruguay (dal 9/2/2012), Vanuatu, Vergini Venezuela, Zimbabwe.

 

Nota bene: Il Nulla-Osta non può essere sostituito né da un semplice certificato di stato libero rilasciato dall'Autorità estera né da autocertificazione.

Onde evitare contrattempi è consigliabile verificare sempre che le generalità riportate sul nullaosta coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto.

 

   Convenzione di Monaco del 5.9.1980 sul certificato di capacità matrimoniale.

Prevede la possibilità di sostituire il Nulla-Osta con un certificato di capacità matrimoniale, esente da legalizzazione, che viene rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza del proprio Paese.

Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sono: Austria, Belgio, Germania, Grecia, Lussemburgo, Repubblica di Moldova, Olanda, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia, oltre l’Italia.

 

(**) Casi particolari:

Cittadini australiani

In sostituzione del Nulla-Osta sono richiesti i seguenti documenti:

  1. A) dichiarazione giurata resa dal cittadino australiano alla competente Autorità consolare australiana in Italia, dalla quale deve risultare che giuste le leggi a cui è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la competente Prefettura.
  2. B) Atto di nascita e certificato di stato libero rilasciati dalle competenti Autorità in Australia dai quali risulti la prova che giuste le leggi a cui l’interessato è soggetto in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia.

Qualora il documento descritto al punto B) non sia disponibile, l’interessato deve presentare un atto notorio (consiste in una dichiarazione giurata resa dall’interessato in presenza di quattro testimoni) fatto davanti al Console Italiano all’estero oppure all’Ufficiale dello Stato Civile italiano, da cui risulti che in base alle leggi vigenti in Australia, nulla osta al matrimonio che egli intende contrarre in Italia.

 

Cittadini Britannici

le Circolari n. 6/2013 e 10/2015 prevedono la nuova procedura della documentazione necessaria ai cittadini britannici residenti nel Regno Unito che intendono sposarsi in Italia, possono presentare nulla-osta rilasciato dall'autorità consolare britannica in Italia, o presentare le pubblicazioni nel Regno Unito seguendo la procedura descritta nella predetta circolare ossia con un "Certificato di non impedimento", rilasciato dall'autorità locale del paese di provenienza, e una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici che deve essere legalizzata.

A integrazione di quanto sopra, con la successiva nota n. 47 del 29.04.2015 e Circ. n. 10/2015, anche i cittadini britannici che intendono sposare un cittadino irlandese e i cittadini britannici residenti in un paese terzo, possono presentare sia il Nulla Osta consolare oppure, alternativamente, un "Certificato di non impedimento" rilasciato dal Registry Office Britannico e tradotto, assieme ad una "Dichiarazione giurata bilingue" resa dagli interessati presso un avvocato o un notaio britannici, presentata direttamente dai nubendi al competente Ufficio di Stato Civile italiano per la celebrazione del matrimonio.

Cittadini danesi

in base alla circolare n.18 del 31.10.2014 per i cittadini danesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competennte a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità d'Anagrafe del comune di residenza in Danimarca in lingua danese, inglese e tedesco con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Danimarca (su tale documento verrà apposta l'apostille, come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 05 ottobre 1961).

Cittadini finlandesi

in base alla circolare n. 1 del 17.01.2014 i cittadini finlandesi che intendono contrarre matrimonio in Italia l'autorità competente a rilasciare il nulla osta di cui all'art.116 del C.C. è l'autorità amministrativa locale.

Cittadini francesi

in base alla circolare n. 15 del 21.10.2015 i cittadini francesi dal 01.09.2015 tutti i servizi inerenti lo stato civile sono di competenza della Sezione Consolare a Roma e di conseguenza il Consolato Generale di Francia a Milano non è più competente in materia

Cittadini lituani

in base alla circolare n. 2 del 17.01.2014 per i cittadini lituani che intendono contrarre matrimonio in Italia le autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui all'art. 116 del C.C. sono gli Uffici Comunali di Stato civile lituani.

Cittadini messicani

in base alla circolare n.11 del 22.09.2015 per i cittadini messicani che intendono contrarre matrimonio in Italia dal 14.05.2015 il nulla osta al matrimonio sarà sostituito dai certificati rilasciati dai Registri Civili degli Stati Messicani sono gli unici certificati che attestano lo stato Civile di una persona in particolare il nuovo certificato di "Constancia de Inexistencia de Registro", attesta che non risultano registrazioni a nome dell'interessato.

Cittadini norvegesi

Il nulla osta viene rilasciato direttamente dal comune di residenza in Norvegia su cui va apposta l'apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Cittadini Polacchi

Per i cittadini residenti in Polonia il nulla osta è rilasciato direttamente dal comune di residenza in Polonia successivamente tradotto da traduttore ufficiale o da consolato Italiano, mentre per i cittadini non residenti in Polonia hanno bisogno del nulla osta rilasciato dal Consolato Polacco in Italia. Per entrambi non necessita la legalizzazione presso la Prefettura.

Cittadini Siriani

in base alla Circolare n. 3 Prot. n. 2496 del 24.01.2014 per i cittadini siriani residenti che intendono contrarre matrimonio in Italia, il nulla osta al matrimonio di cui all'art. 116 del C.C., dovrà essere rilasciato dalla Ambasciata di Siria a Vienna.

 

                                                         Cittadini statunitensi
Al posto del Nulla-Osta vengono richiesti entrambi i seguenti documenti:
1. atto di notorietà attestante che, per le leggi cui il cittadino è sottoposto nel proprio Paese può contrarre matrimonio.
Per tale atto occorre presentarsi con due testimoni avanti ad un'autorità italiana competente (Cancelleria del Tribunale, Notaio, Autorità Consolare italiana all'estero).
2. dichiarazione giurata resa presso il Consolato Statunitense in Italia. La firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura competente.

Cittadini svedesi

il cittadino svedese residente in Svezia che intende sposarsi in Italia deve produrre il nulla-osta rilasciato dall'Anagrafe del Comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato che ne attestera' anche la conformita' all'originale. La documentazione cosi' prodotta dovra' essere debitamente legalizzata mediante Apostille (Convenzione dell'Aja del 5/10/1961). Il nulla-osta continuera' ad essere rilasciato dall'autorita' diplomatica svedese in Italia solo in caso di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

                                                           Rifugiati politici

I cittadini stranieri cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato devono presentare:

  1. dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 di assenza di motivi ostativi al matrimonio
  2. documento o titolo di viaggio rilasciato dalla Questura;
  3. titolo di soggiorno valido.

    Apolidi

E’ la persona che nessuno Stato considera come suo cittadino. Riconoscimento dello status:

  • Provvedimento amministrativo: Ministero dell’Interno (art. 17 del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza).
  • Provvedimento giudiziale:         Tribunale         ordinario

In questo caso non viene richiesto il nulla osta.

 

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-------------------------------------- TESTIMONI --------------------------------------

 

Gli sposi devono essere accompagnati da due testimoni (uno per ciascuno sposo) che dovranno presentarsi alla cerimonia, muniti di documento di identità. Le generalità dei due testimoni dovranno essere comunicate all’Ufficio di Stato Civile qualche giorno prima della cerimonia per la preparazione dell’atto..

 

----------------------- SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE -----------------------

 

Gli sposi devono comunicare all’Ufficio dello Stato Civile la scelta del regime patrimoniale (comunione dei beni o separazione dei beni) qualche giorno prima della cerimonia per la preparazione dell’atto.

 

I cittadini stranieri possono inoltre scegliere il regime patrimoniale in vigore nel Paese Estero di residenza o di cui hanno la cittadinanza ai sensi del primo comma dell’art.30 della legge 31 maggio 1995, n. 218 che riporta: .

“I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi è cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede. […] ”

 

Se gli sposi non fanno alcuna scelta, si ha automaticamente la comunione dei beni.

 

----------------------- DELEGHE -----------------------

Coloro che vogliono celebrare il loro “matrimonio civile”, oppure le coppie dello stesso sesso che voglio ufficializzare con registrazione la loro “unione civile” presso le specifiche locations destinate dall’amministrazione comunale di Poppi, possono scegliere un proprio conoscente per fare officiare il loro rito nuziale, purchè costui non costui non sia incompatibile per parentela o affinità di qualunque grado in linea retta o per parentela in linea collaterale fino al secondo grado, ai sensi dell'art.6, D.P.R. 3 novembre 2000, n.396.

La persona scelta, che acconsente a celebrare il matrimonio o l'unione civile, al fine di ottenere dal Sindaco il necessario provvedimento di delega della formale veste giuridica per esercitare le funzioni di Stato Civile, deve con un doveroso anticipo di almeno 30 giorni prima del rito nuziale:

a) munirsi di copia della propria carta d'identità e dei documenti di riconoscimento di entrambi i futuri sposi o unendi;

b) scaricare e compilare l'istanza contenente l'autocertificazione in cui, oltre a confermare con assoluta precisione tutte le notizie concernenti la futura cerimonia, deve dichiarare "di essere cosciente che l'Ufficiale di stato civile non può ricevere gli atti nei quali egli, il coniuge, i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengano come dichiaranti (art.6, D.P.R. 3 novembre 2000,n.396) e cioè, di non trovarsi in tale condizione d'incompatibilità"

Per avviare la procedura volta ad ottenere dal Sindaco il formale provvedimento di delega alla celebrazione del rito civile, occorre che la persona che si propone come celebrante contatti l'ufficio al recapito telefonico 0575 502218 dal lunedi al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00 concordando un appuntamento e/o per stabilire le modalità necessarie ad un valido inoltro della sua istanza al fine di legalizzarla e depositarla validamente agli atti del Comune di Poppi

 

------------------------------ LUOGO DI CELEBRAZIONE ------------------------------

Il luogo di celebrazione del matrimonio civile è la Casa Comunale.

 

Nel nostro caso la Casa Comunale è in Poppi – centro storico – in Via Cavour n.11.

Si considerano Casa Comunale anche:

  • il Castello dei Conti Guidi in Piazza della Repubblica n.1.
  • La struttura la “Limonaia ” in località Celli
  • La “Sala del Tango” in località Corsignano
  • La “Sala degli Eventi” a Palazzo Gatteschi

 

 

Per avere delle immagini del castello dei Consultando vi invito a visitare il sito internet http://www.comune.poppi.ar.it/ e cliccando di seguito su www.castellodipoppi.it potete entrare virtualmente nel Castello dei Conti Guidi.

 

Per la disponibilità di una sala del castello è necessario prendere contatto con il personale del Castello dei Conti Guidi (telefono 0575*502221) che indicherà altresì le modalità circa l’utilizzo della struttura.

Per la disponibilità delle strutture la “LIMONAIA” in località Celli di Poppi e Sala del Tango” in località Corsignano in Poppi  https://www.borgocorsignano.it è necessario contattare le struttura ai numeri di telefono 0575/500294  0575/529917

Per la disponibilità della “Sala degli eventi” di Palazzo Gatteschi https://www.palazzogatteschi.it/it/ è necessario contattare le struttura ai numeri di telefono 0575 500293

 

---------------------------------------- ORARI ----------------------------------------

Il matrimonio civile può essere celebrato in orario ordinario nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e in orario straordinario nei giorni festivi o fuori dell’orario precedentemente indicato.

 

Gli sposi hanno altresì l’obbligo di presentarsi puntualmente all’ora fissata per la cerimonia.

 

------------------------------------------------------- TARIFFE -------------------------------------------------------

Il matrimonio civile celebrato nella Casa Comunale (Via Cavour n. 1) non è soggetto ad alcun diritto per i cittadini residenti nel Comune di Poppi, mentre sono previsti dei costi per i cittadini non residenti.

 

Per l’uso di una sala del Castello dei Conti Guidi e delle strutture “La Limonaia” e “Fattorie di Celli” è attualmente previsto il pagamento di una somma che varia a seconda dell’orario ordinario o straordinario, il cui importo esatto e le modalità per il versamento vanno chieste ai responsabili delle strutture.

 

N.B   Al momento dell’invio della domanda per il matrimonio civile deve essere allegata la ricevuta dell’effettuato pagamento, altrimenti la richiesta non verrà presa in considerazione

 

Il pagamento dovrà essere effettuato con bonifico, intestato a:  COMUNE DI POPPI

 

IBAN : IT96 H010 3071 5820 0000 0719 676

 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA FILIALE DI PONTE A POPPI

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       CONTATTI

Comune di Poppi:

telefono 0575.50.21;

e-mail: poppi@casentino.toscana.it

 

Ufficio dello Stato Civile:

Federico Bartolini: tel. 0575.50.22.18

e-mail: demografici.poppi@casentino.toscana.it – PEC: c.poppi@postacert.toscana.it

 

Castello dei Conti Guidi e Biblioteca Comunale:

Alessia Busi ;   tel. 0575.50.22.21

e-mail:  rilliana@casentino.toscana.it

 

Borgo Corsignano

0575.50.02.94

e-mail : info@borgocorsignano.it

 

Fattorie di Celli

0575.52.99.17

e-mail : info@fattoriedicelli.it

 

Palazzo Gatteschi

0575 500293

e-mail: segreteria@palazzogatteschi.it

Documento

Ufficio responsabile

Ufficio Servizi demografici

Via Cavour 11 - 52014 - Poppi (Ar)

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Ultimo aggiornamento: 12/06/2026, 13:27

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