REQUISITI
Tutti i cittadini - uomini e donne - che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- Essere elettore del Comune;
- Avere adempiuto agli obblighi scolastici;
L'obbligo scolastico si ritiene assolto:
- per i nati entro il 31/12/1951 con il conseguimento della licenza di 5° elementare, o se non si è
conseguito a licenza elementare, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 14°
anno di età
- per i nati dal 01/01/52 con il conseguimento della licenza media o, se non si è conseguito la licenza
media, con la frequenza di 8 anni di studio fino al compimento del 15° anno di età.
- per i nati dal 01/01/1994 l'obbligo d'istruzione si intende assolto dopo 10 anni di scuola
- Legge 20 gennaio 99 n. 9 : ART. 1 A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 l'obbligo di istruzione è elevato da otto a 10 anni. L'istruzione obbligatoria è gratuita. In sede di prima applicazione, fino all'approvazione di un generale riordino del sistema scolastico e formativo, l'obbligo di istruzione ha durata novennale. (Omissis)
ART.5 In prima applicazione dell'elevamento dell'obbligo di istruzione, le disposizioni di cui alla presente
legge si applicano a tutti gli alunni che nell'anno scolastico precedente hanno frequentato una classe
di scuola elementare o media, ad eccezione degli alunni che potevano considerarsi prosciolti dall'obbligo
già negli anni precedenti in base alla previgente normativa
- Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30.3.1957, n.361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16.5.1960, n.570
possono presentare al Sindaco, entro mese di novembre di ogni anno,una domanda scritta di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale indicando data di nascita e residenza.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda può essere formulata,senza spese, compilando il modulo disponibile e:
- consegnata direttamente all’Ufficiale Elettorale Comunale, reperibile presso,l’ufficio Anagrafe in via Cavour 1,
- inviata per pec all’indirizzo: poppi@postacert.toscana.it, allegando una fotocopia del proprio documento d’identità fronte retro
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’ufficio elettorale (tel. 0575 5071)
MOTIVI DI ESCLUSIONE E DI CANCELLAZIONE
Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, a norma dell’art.38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e dell’art.23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n.570:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il 70° anno di età;
- i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a forze armate in servizio;
- i sanitari delle U.S.L. che svolgono le funzioni già di competenza dei medici provinciali, ufficiali sanitari e medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali
- i candidati alle eventuali elezioni per le quali si svolge la votazione